Spesso negli ultimi mesi ci siamo chiesti: quando il contagio da Covid19 diventa infortunio sul lavoro?
In seguito agli ultimi aggiornamenti la risposta a questa domanda è stata in parte chiarita ma rimane tutt’ora un argomento delicato.
Il 2 Ottobre nel Decreto Cura Italia, l’articolo 42 ha modificato la legge n. 27 del 24 Aprile 2020. Questo definisce le due principali direzioni dell’azione dell’ INAIL in relazione alle conseguenze sociali e lavorative dell’emergenza Covid19 che possiamo riassumere in:
- Sospensione dei termini di prescrizioni e decadenza per il conseguimento delle prestazioni assistenziali erogate dall’istituto
- Il riconoscimento della tutela infortunistica nei casi accertati di contrazione del virus in occasione di lavoro.
In questo articolo spiegheremo quando il contagio da Covid19 diventa infortunio sul lavoro.
Quando il Covid19 diventa infortunio sul lavoro?
Nel Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 1124/1965), vengono specificati i 3 elementi oggettivi necessari affinché un evento possa essere etichettato come infortunio sul lavoro:
- La causa violenta
- l’occasione di lavoro
- la lesione come conseguenza dell’evento.
Infortunio sul lavoro per causa violenta
La causa violenta consiste in un evento che avviene dall’esterno verso l’interno dell’organismo del lavorato, in occasione di lavoro, con una forza tale da creare alterazioni lesive. La causa violenta rappresenta quindi il fattore idoneo che distingue l’infortunio sul lavoro dalla malattia professionale. In questo caso, si è ritenuto il contagio da Covid19 idoneo per essere qualificato come infortunio sul lavoro.
Evento in occasione di lavoro e lesione come conseguenza di esso
Il secondo e il terzo elemento riguardano la contrazione in occasione di lavoro e la lesione come conseguenza dell’evento. In seguito a diverse rivisitazioni della legge è stato definito che: l’infortunio per essere indennizzato da parte dell’INAIL, non ha bisogno che l’evento sia avvenuto nel compimento delle mansioni a cui il lavoratore è tipicamente adibito, ma è sufficiente che l’evento sia accaduto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Una difficoltà però nasce qualora si debba dimostrare l’origine professionale del contagio, vista l’impossibilità di definire quando il virus è stato contratto e in quale circostanza.
Infortunio sul lavoro e responsabilità datoriale
Concludiamo l’articolo parlando brevemente della Circolare INAIL n.22/2020 in materia di responsabilità datoriale. L’istituto con questa circolare non si limita a ribadire che la presunzione dell’origine professionale del contagio da Covid19 non debba interpretarsi come un mero automatismo ai fini dell’ammissione alla tutela assicurativa dei casi denunciati, dovendo sempre presupporsi un accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che provino l’origine professionale del contagio. Inoltre chiarisce che l’individuazione dell’origine lavorativa dell’infezione con la metodologia presuntiva non ha alcuna incidenza rispetto al riconoscimento di una responsabilità datoriale riguardo l’evento.
Articolo ispirato da: puntosicuro.it
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