L’articolo di oggi, essendo nel bel mezzo dell’estate, parla di un argomento che si discosta in parte dal mondo aziendale, ossia la Legge Salvamare con la quale sono state definite le procedure semplificate per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti su spiagge, coste e arenili.
Di cosa tratta la legge Salvamare?
In particolare con la legge Salvamare sono state definite le procedure semplificate per la gestione dei rifiuti provenienti da:
- Rifiuti accidentalmente pescati, che sono equiparati ai rifiuti delle navi;
- Rifiuti volontariamente raccolti su spiagge, coste e arenili;
- Biomasse vegetali spiaggiate
Inoltre sono state definite le procedure per la gestione degli impianti di desalinizzazione.
Le prime due tipologie rientrano tra i rifiuti urbani ai sensi del Testo Unico Ambientale, perciò il loro conferimento all’impianto portuale di raccolta da parte del comandante della nave o del conducente del natante è gratuito e si configura come un deposito temporaneo.
Obiettivi della legge Salvamare
La legge si pone l’obiettivo di assicurare la corretta gestione dei rifiuti abbandonati in mare, lungo i corsi d’acqua o i laghi, accidentalmente o volontariamente raccolti.
Per chiarire è doveroso sottolineare la principale distinzione a livello gestionale che riguarda le modalità di raccolta dei rifiuti:
- Rifiuti accidentalmente pescati dalle navi;
- Rifiuti volontariamente raccolti.
Ma come vengono gestiti questi rifiuti?
Rifiuti accidentalmente pescati
Questi rifiuti sono classificati come rifiuti urbani e vengono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi specialmente a livello gestionale. I rifiuti in questione vanno conferiti agli impianti portuali di raccolta. Questo conferimento è gratuito e si configura come deposito temporaneo. I costi di gestione sono coperti con una specifica componente della tassa (Tari), la tariffa rifiuti.
Rifiuti volontariamente raccolti
Classificati come rifiuti urbani possono essere raccolti tramite sistemi di cattura o nell’ambito di campagne di pulizia. A questi rifiuti le stesse modalità gestionali dei rifiuti accidentalmente pescati.
Materiali vegetali marini spiaggiati
Per quanto riguarda questi rifiuti è possibile lasciarli in loco, conferirli ad impianti di trattamento dei rifiuti e reimmetterli nell’ambiente naturale previa vagliatura per separare sabbia ed eventuali rifiuti.
Materiali spiaggiati di origine antropica
I rifiuti di origine antropica devono essere recuperati, previa autorizzazione “caso per caso”.
Materiali spiaggiati vegetali di origine agricola o forestale
Si tratta di materiali depositati naturalmente su sponde e coste, derivanti dalla gestione di rifiuti per la separazione di quelli di origine antropica. Questi rifiuti sono esclusi dalla normativi.
Rifiuti galleggianti
Le Autorità di bacino distrettuali devono pianificare, nei corsi d’acqua di loro competenza, misure sperimentali per la cattura dei rifiuti galleggianti. A tale scopo, il MITE deve avviare un programma sperimentale per il recupero delle plastiche nei fiumi in cui sono maggiormente presenti.
Altre informazioni sulla Legge Salvamare
Entro il 25 Dicembre 2022 dovranno essere definiti i criteri End of Waste per il recupero semplificato dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.
Infine viene disposto che tutti gli impianti di desalinizzazione devono essere sottoposti a valutazioni d’impatto ambientale di competenza statale ed i relativi scarichi devono essere autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06, previa definizione delle loro caratteristiche tramite apposito DM. A queste valutazioni sono esclusi gli impianti di desalinizzazione installati sulle navi.
Un argomento un po’ diverso dal solito ma che può essere utile a tutti per aver maggiore consapevolezza riguardo ai rifiuti e come gestirli. Se questo articolo vi è piaciuto legge gli altri del blog e se invece avete bisogno per qualsiasi dubbio o informazione potete contattarci compilando il modulo sottostante.