Delibera ANAC 32/2025 sui contratti artigianato/industria
Con la delibera n. 32 del 5 febbraio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione si è espressa su un’istanza di parere precontenzioso presentata dalla Gielle di Galantucci Luigi in merito alla procedura di appalto indetta dall’Università degli Studi di Pavia per il servizio di manutenzione dei presidi e impianti antincendio.
L’istante contestava che l’Università non avesse verificato l’equivalenza delle tutele economiche tra il CCNL metalmeccanico Artigiani, dichiarato dall’aggiudicatario Nuova Asac Antincendio S.r.l., e il CCNL metalmeccanico Industria indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara.
L’Università ha spiegato di aver scelto il CCNL Industria per la sua rappresentatività e diffusione statistica nel settore. Pur ammettendo differenze retributive, ha ritenuto equivalenti le tutele normative tra i due CCNL e non ha considerato le sole differenze economiche impattanti sulle tutele complessive dei lavoratori, anche alla luce di una sentenza del TAR Brescia. Ha inoltre giustificato l’applicazione del CCNL Artigiani da parte dell’aggiudicatario, nonostante il superamento dei limiti dimensionali per l’iscrizione all’albo artigiani.
Nel parere, l’ANAC ha richiamato i principi dell’art. 11 del Codice Appalti, volti a tutelare i lavoratori attraverso l’indicazione del CCNL da applicare e la verifica di equivalenza di eventuali CCNL differenti indicati dagli operatori economici. Ha citato le indicazioni della relazione illustrativa al bando tipo per valutare l’equivalenza economica, mediante il raffronto della retribuzione globale annua, e normativa tra CCNL. Ha menzionato inoltre il nuovo Allegato I.01 che codifica tali indicazioni, prevedendo una presunzione di equivalenza per CCNL del medesimo sottosettore firmati dalle stesse organizzazioni sindacali.
Denunce di infortuni e malattie professionali: i dati di dicembre
Infortuni sul lavoro (rispetto al 2023):
- Diminuzione dell’1,9% degli infortuni occorsi durante l’attività lavorativa
- Aumento dello 0,9% dei casi mortali durante l’attività lavorativa
- Aumento del 5,0% degli infortuni in itinere (tragitto casa-lavoro)
- Aumento del 17,2% dei casi mortali in itinere
Infortuni studenti:
- Aumento del 10,9% delle denunce di infortunio per studenti rispetto al 2023, legato all’estensione della tutela Inail a tutte le scuole a partire da settembre 2023
- 13 casi mortali denunciati per studenti nel 2024 (12 nel 2023)
Malattie professionali:
- Aumento del 21,6% delle denunce di malattie professionali rispetto al 2023
- Le malattie osteoarticolari rimangono la principale causa di denuncia
In generale, l’incidenza infortunistica sul numero di occupati è diminuita del 14,0% rispetto al 2019 (pre-pandemia).
Recepimento direttiva 431/2022 sui prodotti chimici
Il Decreto Legislativo n. 135 del 4 settembre 2024 recepisce un’importante direttiva europea, la direttiva UE 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro agenti cancerogeni o mutageni. La novità principale introdotta è l’estensione dell’ambito di applicazione anche alle sostanze tossiche per la riproduzione umana, dette reprotossiche.
Questo comporta diverse modifiche al Decreto Legislativo 81/2008, il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei rischi, la formazione dei lavoratori, le misure di prevenzione e la gestione del rischio connesso all’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici.
Nel documento di valutazione dei rischi dovranno ora essere integrati dati sulle attività con presenza di tali agenti pericolosi, i quantitativi utilizzati, il numero di lavoratori esposti, le misure preventive adottate e le indagini svolte per la sostituzione.
Vengono introdotti nuovi obblighi per il datore di lavoro, come garantire l’impiego dei minimi quantitativi necessari di questi agenti, evitarne l’accumulo sul luogo di lavoro oltre le necessità e progettare le lavorazioni in modo da impedirne l’emissione nell’aria.
L’obbligo di sostituire gli agenti pericolosi con alternative meno rischiose, laddove possibile, viene esteso anche alle sostanze reprotossiche. Sono inoltre previsti valori limite di esposizione professionale che non possono essere superati.
Gli obblighi informativi e formativi per i lavoratori vengono ampliati, includendo ora anche le sostanze tossiche per la riproduzione. La formazione dovrà essere erogata prima dell’esposizione e ripetuta con cadenza almeno quinquennale.
Infine, il decreto aggiorna gli allegati del Testo Unico, con l’introduzione di un nuovo allegato sui valori limite biologici obbligatori e la sostituzione di altri allegati relativi alle sostanze pericolose.