Il gruppo di Formazione della CIIP (Consulta Interassociativa italiana per la prevenzione) ha redatto nel tempo diversi documenti orientativi in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Ecco a voi la spiegazione degli aggiornamenti.

Formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro: le novità della CIIP

Formazione sulla salute e salute sul lavoro – Gli orientamenti CIIP 2022

Il 2 giugno 2022 la CIIP ha aggiornato il documento sulla “Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021“. Questo documento è stato presentato poiché il quadro normativo previsto dal Decreto legislativo 81/08 e negli Accordi Stato Regioni risulta essere al quanto confusionario e di difficile comprensione. L’intervento si prefissa quindi di semplificare il decreto e razionalizzarlo.

La prima necessità è di evitare una divisione concettuale e temporale tra la formazione al lavoro e quella sulla sicurezza. La distinzione può essere eliminata con il passaggio ad una formazione integrata che formi sia al lavoro sicuro sia alla salute. Per i nuovi ingressi nel mondo del lavoro sarebbe utile che la formazione al lavoro sano e sicuro non avvenga dopo mesi alla formazione al lavoro.

Inoltre, la formazione deve sempre tener conto del contesto in cui opera il lavoratore e deve essere finalizzata a creare conoscenze e competenze a partire dai fabbisogni individuali oltre che collettivi. Il documento in analisi offre delle proposte interessanti al fine di migliorare la modalità e la qualità della formazione sui luoghi di lavoro. In particolare le proposte in modo dettagliato i seguenti aspetti:

  • Individuazione degli enti formatori e sistema di accreditamento
  • Requisiti dei docenti
  • Organizzazione della formazione
  • Modalità formativa
  • Verifica di apprendimento ed efficacia della formazione
  • Verbali e rilascio attestati
  • Riconoscimento della formazione pregressa
  • Aggiornamenti

Individuazione degli enti formatori e sistema di accreditamento

  1. Sostituire “soggetto formatore” con “ente formatore” per differenziare dai “docenti formatori”.
  2. Riduzione del numero degli enti formatori autorizzati ex lege e individuazione di incompatibilità per gli enti deputati al controllo della formazione (ad esempio Asl e Inail).
  3. Limitazione dell’ambito di competenza degli enti formatori specialisti alle sole materie di competenza.
  4. Limitazione dell’ambito di competenza alla formazione delle sole proprie figure interne per ministeri, istituti d’istruzione, o ai propri iscritti per ordini e collegi professionali.
  5. Obbligo di accreditamento per tutte le strutture che operano per conto di enti autorizzati ex lege quali università, fondi interprofessionali, associazioni datoriali, associazioni sindacali o come strutture operative di organismi paritetici
  6. Sistema di accreditamento che dovrebbe essere, in prima istanza, unico, o comunque omogeneo nelle diverse Regioni e riconoscimento reciproco dei soggetti accreditati. Superamento dell’attuale sistema di accreditamento basato essenzialmente su requisiti strutturali e organizzativi e implementazione delle verifiche sulla competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  7. Istituzione di un elenco degli enti di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro autorizzati
  8. Attivazione del libretto formativo con obbligo di aggiornamento a carico degli enti formatori. In assenza del libretto formativo generale è possibile utilizzare piattaforme specifiche quali, ad esempio, i registri regionali degli addetti alle attrezzature.
  9. Possibilità di organizzare la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti in ambito aziendale sotto la responsabilità del Datore di lavoro (ente formatore), anche utilizzando competenze interne.
  10. Introduzione di momenti formativi nella scuola per la diffusione della cultura della sicurezza, con inserimento curriculare, e facoltà per le scuole superiori di erogare ai loro studenti la “formazione dei lavoratori” direttamente in ambito scolastico prima dell’avvio al lavoro o al tirocinio.

Formazione sulla salute e salute sul lavoro – Requisiti dei docenti

  1. Prevedere una formazione specifica o esperienza diretta e pratica documentabile in ambito salute e sicurezza sul lavoro per tutti i docenti. Il solo possesso di una laurea o di un titolo di studio di secondo grado, quando ritenuto sufficiente, non può essere considerato elemento sufficiente per valutare conoscenza ed esperienza sulla materia.
  2. Fornire indicazioni per l’individuazione delle aree tematiche di competenza, già individuate dal legislatore, ma da puntualizzare e articolare in aree ben più specifiche, in particolare per ciò che concerne l’area “rischi tecnici/igienico sanitari”, prossima alla tuttologia.
  3. Prevedere un percorso differenziato con requisiti differenti per i docenti “aziendali”. Le docenze potrebbero essere effettuate anche da personale interno alle aziende, che abbia frequentato il corso da preposto e che abbia il possesso dell’esperienza professionale triennale.
  4. Garantire una effettiva parità di requisiti tra docenti aziendali interni e docenti esterni. Infatti, presumibilmente quello interno potrebbe disporre di una conoscenza più approfondita della Valutazione dei rischi aziendali.

Organizzazione della formazione

  • Prioritariamente si ritiene che il numero di 35 partecipanti sia troppo elevato per la formazione sia in aula (si propone 30) che in particolare in videoconferenza (massimo 20).
  • L’ente formatore che rilascia gli attestati, sia un ente esterno oppure lo stesso datore di lavoro, deve conservare per un periodo congruo (ad es. 10 anni) il “Fascicolo del corso” contenente: dati del corso (tipologia, analisi dei bisogni formativi, durata, contenuti), dati anagrafici dei partecipantinominativi docentiregistro del corso con elenco e firme dei partecipantiverbali di verifica apprendimento e l’elenco partecipanti idonei.

Formazione sulla salute e salute sul lavoro – Modalità formativa

  • Per la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti deve essere preferita la formazione in azienda utilizzando, ad esempio il training on the job e altre metodologie interattive.
  • Il tempo dedicato alle lezioni frontali non dovrebbe superare il 50% del tempo di formazione.
  • Pur considerando che la normativa attuale prevede la possibilità di utilizzare modalità da remoto (e-learning e videoconferenza), tali modalità dovrebbero essere il più possibile evitate.
  • L’uso della modalità e-learning per la formazione di soggetti che si occuperanno di sicurezza professionalmente (RSPP, Coordinatori della sicurezza in edilizia, eccetera) dovrebbe prevedere un formale riconoscimento con un sistema abilitativo a cura dell’istruzione pubblica attraverso Università e scuole superiori, con una verifica di apprendimento affidata ad una commissione “terza”.

Verifica di apprendimenti ed efficacia della formazione

  • È sempre opportuno prevedere sempre anche verifiche iniziali prima dell’avvio del corso
  • Valutare l’opportunità di prevedere che la verifica di apprendimento e il conferimento dell’abilitazione vengano effettuati da organismi “terzi”, indipendenti o pubblici, soprattutto per le figure professionali (RSPP, CSP/CSE) e per la formazione in modalità e-learning.
  • Le verifiche devono essere registrate, anche con l’utilizzo di supporti informatici, e devono evidenziare il nominativo del lavoratore coinvolto, data, tipologia del corso svolto, nominativo leggibile con firma del Docente o del Responsabile del progetto formativo
  • Passaggi per le verifiche:
  1. Rilevazione dei bisogni formativi e/o verifica iniziale
  2. Verifiche intermedie
  3. Valutazione alla fine del corso con metodologie più probanti rispetto al questionario (ad esempio con esercitazioni, presentazione e discussione)
  4. Valutazione d’impatto
  5. Verifica d’efficacia durante le prestazioni lavorative
  • Da valutare l’ipotesi che l’efficacia complessiva del sistema possa essere monitorata con metodi “tipo INVALSI”: permetterebbe di verificare l’efficacia dell’intero sistema in maniera slegata dalla “vigilanza” e per scopi “statistici” utili alla sua eventuale ritaratura. Senza nulla togliere alla necessità che sia condotta una valutazione ad hoc rispetto ai singoli momenti formativi, necessaria sia all’impresa che ai “controlli”.

Verbali e rilascio attestati

  • L’intero sistema non può più fare a meno di un libretto formativo del cittadino, sul quale siano registrati tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e non solo.
  • I verbali con i risultati delle verifiche di apprendimento devono essere disponibili nel fascicolo del corso presso l’ente organizzatore o presso l’azienda qualora lo stesso sia organizzato e gestito sotto la responsabilità aziendale.

Riconoscimento della formazione pregressa

  • Si ritiene indispensabile una riflessione sulla possibilità di valorizzare per tutte le figure in formazione, compresi quindi lavoratori, dirigenti e preposti, le specifiche esperienze lavorative svolte, comprese quelle effettuate nell’ambito scolastico.
  • Si ritiene necessaria una semplificazione dei diversi percorsi formativi qualificanti per evitare ripetitività e ridondanza di alcuni concetti.

Formazione sulla salute e salute sul lavoro – Aggiornamenti

  • L’aggiornamento va realizzato ad ogni modifica significativa del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro ma anche a seguito di infortuni e malattie professionali o di altri eventi significativi nella gestione della SSL, coerentemente con l’aggiornamento del DVR.
  • L’aggiornamento deve essere realizzato sul posto di lavoro, con modalità e durata variabili in funzione delle necessità, assicurando comunque la periodicità minima stabilita, introducendo un sistema con crediti annuali.
  • Per l’aggiornamento dei lavoratori e dei preposti è opportuna una formazione in azienda, possibilmente sul posto di lavoro, al fine di riprendere gli aspetti formativi che hanno evidenziato carenze e correggere procedure inadeguate.
  • Possono essere assegnate al massimo 2 ore di aggiornamento per ciascun evento.

Inoltre nel documento vengono evidenziate le modalità specifiche per la formazione delle diverse figure, comprese quelle attualmente non presenti negli attuali Accordi Stato Regioni (lavoratori, preposti, datori di lavoro)

Lavoratori

Il percorso formativo dei lavoratori deve essere personalizzato sulla base delle necessità e della formazione pregressa, per costruire un curriculum formativo individuale. I fabbisogni devono essere riportati nella pianificazione della formazione, a sostegno della motivazione nella scelta delle modalità in relazione agli obiettivi, ai contesti formativi e ai discenti.

Qualora il lavoratore abbia una formazione pregressa e in base ai fabbisogni formativi, il tempo della formazione può essere rimodulato con una possibile riduzione fino al 50%. La formazione per la categoria di rischio basso dovrebbe essere semplificata e ridotta nei tempi.

Preposti

La formazione deve garantire ai preposti le conoscenze specifiche del contesto di lavoro in cui operano, dei pericoli e dei rischi, delle misure di prevenzione e protezione. Allo stesso tempo deve offrire le competenze necessarie allo svolgimento dei compiti richiesti, con attenzione quindi agli aspetti relazioni, comunicativi e psico-sociali.

La formazione dei preposti deve riuscire a garantire le capacità:

  1. di rilevare le carenze dei luoghi, delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;
  2. di avere un quadro dei rischi e delle possibili conseguenze degli stessi;
  3. di svolgere i compiti di vigilanza sull’osservanza degli obblighi di legge dei lavoratori, sulle misure di sicurezza collettive e di protezione personale, sulle disposizioni aziendali in materia;
  4. di intervenire sui comportamenti dei lavoratori e delle ditte presenti in regime di appalto.
  5. Durata: 16 ore (aumento di 8 ore) con ripetizione biennale solo di 8 ore.

Datori di lavoro

La base di partenza è rappresentata dal percorso formativo attualmente previsto per i datori di lavoro RSPP delle aziende a rischio basso (16 ore). È comunque opportuno prevedere perlomeno due diverse tipologie di datori di lavoro:

  • Titolari di grandi aziende, amministratori delegati, direttori generali, direttori di stabilimento con delega. In questo caso la formazione deve avere un approccio culturale qualitativo con taglio prevalentemente organizzativo, gestionale, strategico ed economico oltre che tecnico.
  • Lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, professionisti con collaboratori. Per questi soggetti la formazione deve essere mirata alla gestione dei rischi specifici presenti in queste attività lavorative. Inoltre è necessaria una formazione sugli aspetti normativi, gestionali e organizzativi.

Per maggiori approfondimenti sulle nuove proposte per la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro vi consigliamo di leggere personalmente il documento.

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