L’articolo 65 GDPR riguarda la Composizione delle controversie da parte del Comitato contenuto nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
L’introduzione di un regolamento condiviso ha imposto a tutti i membri europei di utilizzare linee guida similari, ma in particolare l’articolo 65 non ha mai avuto occasione di entrare in funzione.
Il caso
Fino ad oggi un tale meccanismo di coerenza che unifichi i regolamenti nelle nazioni, non era stato mai invocato. Oggi però, durante il contenzioso fra autorità Garante Irlandese e la società Twitter, diverse autorità Garanti nazionali hanno deciso di richiedere l’intervento del comitato europeo, perché le interpretazioni del documento da parte delle autorità irlandesi, non sembravano essere pienamente condivisibili da tutte le autorità nazionali.
Quindi la proposta di sanzione e le obiezioni avanzate dalle autorità sono adesso nelle mani del comitato europeo per la protezione dati, così attuando per la prima volta la procedura di risoluzione seguendo le indicazioni contenute nell’articolo.
Il regolamento vuole introdurre il principio di conformità al fine di evitare comportamenti troppo repressivi nei confronti delle violazioni, indicando delle linee guida.
Articolo 65
Riportiamo l’articolo completo in seguito:
1. Al fine di assicurare l’applicazione corretta e coerente del presente regolamento nei singoli casi, il comitato adotta una decisione vincolante nei seguenti casi:
a) se, in un caso di cui all’articolo 60, paragrafo 4, un’autorità di controllo interessata ha sollevato un’obiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione dell’autorità di controllo capofila e l’autorità capofila di controllo non abbia dato seguito all’obiezione o abbia rigettato tale obiezione in quanto non pertinente o non motivata. La decisione vincolante riguarda tutte le questioni oggetto dell’obiezione pertinente e motivata, in particolare se sussista una violazione del presente regolamento;
b) se vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle autorità di controllo interessate per lo stabilimento principale;
c) se un’autorità di controllo competente non richiede il parere del comitato nei casi di cui all’articolo 64, paragrafo 1, o non si conforma al parere del comitato emesso a norma dell’articolo In tal caso qualsiasi autorità di controllo interessata o la Commissione può comunicare la questione al comitato.
2. La decisione di cui al paragrafo 1 è adottata entro un mese dal deferimento della questione da parte di una maggioranza di due terzi dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di un mese, in considerazione della complessità della questione. La decisione di cui al paragrafo 1 è motivata e trasmessa all’autorità di controllo capofila e a tutte le autorità di controllo interessate ed è per esse vincolante.
Qualora non sia stato in grado di adottare una decisione entro i termini di cui al paragrafo 2, il comitato adotta la sua decisione entro due settimane dalla scadenza del secondo mese di cui al paragrafo 2, a maggioranza semplice dei membri del comitato. In caso di parità di voti dei membri del comitato, prevale il voto del presidente.
Le autorità di controllo interessate non adottano una decisione sulla questione sottoposta al comitato a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3.
Il presidente del comitato notifica senza ingiustificato ritardo alle autorità di controllo interessate la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione. La decisione è pubblicata senza ritardo sul sito web del comitato dopo che l’autorità di controllo ha notificato la decisione definitiva di cui al paragrafo 6.
L’autorità di controllo capofila o, se del caso, l’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo adotta la sua decisione definitiva in base alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dalla notifica della decisione da parte del comitato.
L’autorità di controllo capofila o, se del caso, l’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo, informa il comitato circa la data in cui la decisione definitiva è notificata rispettivamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e all’interessato. La decisione definitiva delle autorità di controllo interessate è adottata ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 7, 8 e 9. Tale decisione finale fa riferimento alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e precisa che la decisione di cui a tale paragrafo sarà pubblicata sul sito web del comitato conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. La decisione finale deve accludere la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
fonte: puntosicuro.it
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