Quando si parla di attribuzione del nesso causale tra Malattia professionale e Attività lavorativa è sempre un discorso complicato. Questo perché il vi possono essere numerosi fattori che incidono sulla nascita di patologie nei lavoratori. In questo articolo riportiamo un caso accaduto, in particolare la Nota a sentenza Cassazione Sezione Lavoro 5 Agosto 2022 n. 24375.

Già tempo fa avevamo parlato del risarcimento degli infortuni e delle morti sul lavoro perciò se vi interessa l’argomento vi invitiamo a leggere anche quel articolo.

Nesso causale tra Malattia professionale e Attività lavorativa - il Caso

Nesso Causale tra Malattia professionale e Attività lavorativa – il Caso

Alla base di questa ordinanza vi è la richiesta di risarcimento del danno differenziale da malattia professionale, ovvero del maggior danno rispetto a quanto liquidato dall’INAIL titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro e malattia professionale, da parte degli eredi di un lavoratore deceduto. A questo lavoratore nel 2014 era stata riconosciuta una particolare malattia professionale, il mesotelioma sarcomatoso variante transazionale, ritenuta invalidante dall’INAIL nella misura dell’80%.

Motivazione della respinta

La Corte d’appello di Napoli respingeva il ricorso proposto dagli eredi del lavoratore conformando la sentenza del Tribunale per una doppia motivazione:

  1. Il lungo intervallo di tempo tra la cessazione dell’attività presso quello specifico datore di lavoro e la manifestazione della malattia, un tempo di 37 anni.
  2. Il fatto che il lavoratore deceduto avesse lavorato nel frattempo presso un’altra società ove era stata eseguita una bonifica dall’amianto ad opera di una ditta specializzata, precludendosi così l’accertamento del collegamento causale tra malattia e le condizioni di lavoro alle dipendenze della società convenuta.

Il ricorso

Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli eredi del lavoratore.

La Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, ritenendo che erroneamente la Corte d’appello di Napoli aveva ritenuto non accertato il nesso causale tra l’attività di lavoro per la società convenuta e la patologia diagnosticata in ragione del periodo medio tempore alle dipendenze di un’altra società presso la quale una ditta specializzata ha svolto attività di rimozione di amianto, senza tuttavia supportare tale conclusione con l’affermazione (e la preventiva indagine) sul ruolo causale autonomo dell’attività svolta presso terzi rispetto all’insorgenza della patologia.

Infatti, prosegue la Corte di Cassazione, è pacifico il principio per cui, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trovi applicazione quanto previsto dall’art. 41 c.p.: «il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni».


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Consenso

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