POS e PSC sono documenti che servono a ipotizzare i rischi e stabilire le adeguate misure di prevenzione per le attività svolte nei cantieri di lavoro. Il cantiere è tra i luoghi di lavoro con il maggior numero di incidenti e infortuni, specialmente nel 2021 con l’aumento dei cantieri dovuti al Bonus Facciata e SuperBonus 110. Per questo motivo il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) integrano le prospettive di diversi professionisti per elaborare le procedure più adatte a salvaguardare la salute dei lavoratori.

Nello scorso articolo abbiamo parlato del rischio da temperature elevate per i lavoratori, specialmente nei cantieri. Ma ora approfondiamo questi due documenti molto importanti.

POS e PSC: Cosa sono e quando servono?

Cos’è il POS (Piano Operativo di Sicurezza)?

Il Pos è una certificazione fondamentale per la gestione dell’attività lavorativa sui cantieri, e viene definito nell’articolo 89 del D.lgs. 81/2008 come: “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a)”.

Chi redige il Pos?

Il POS è redatto dal Datore di lavoro, il titolare dell’impresa che si occupa dei lavoro, senza alcuna distinzione tra impresa esecutrice o subappaltatrice.

Cosa contiene il Piano Operativo di Sicurezza?

Il Piano Operativo di Sicurezza contiene:

  • Valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa;
  • Attività specifica e singole lavorazioni;
  • Descrizione delle attività di cantiere, organizzazione e turni;
  • elenco di eventuali ponteggi, opere provvisionali importanti, sostanze pericolose;
  • organizzazione della sicurezza globale dell’impresa circa la lavorazione, le macchine e le attrezzature;
  • Organigramma della sicurezza;
  • Eventuali procedure richieste dal PSC.

Come Presentare il Pos?

In base ai soggetti coinvolti, si distinguono diversi passi per la presentazione del piano operativo:

1. Per il committente: In caso di appalti, trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese inviate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. Prima che questi inizino trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

2. Per le ditte esecutrici: almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori, il datore di lavoro deve consegnare il piano operativo all’impresa affidataria e al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) che verifica l’idoneità o meno del documento e si occupa, se accetta, di mettere in atto le direttive inserite.

3. Per le ditte subappaltatrici: almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere, il datore di lavoro dell’impresa affidataria consegna il documento al titolare dell’impresa che subappalta, il quale si rivolgerà al Coordinatore per l’esecuzione.


Cos’è il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento)?

Il PSC è costituito da una relazione tecnica che delinea le varie fasi operative del lavoro, individuando le situazioni più a rischio e prevedendo azioni concrete, anche in base alla complessità dell’opera, per la messa in sicurezza del cantiere. Questo documento deve essere allegato al contratto di appalto.

Chi redige il PSC?

Il Piano di sicurezza e Coordinamento coinvolge due figure in particolare:

  • Coordinatore dei lavori in fase di progettazione (CSP) che redige il piano di sicurezza;
  • Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione (CSE) che valuta il piano di sicurezza, può richiedere eventuali integrazioni e verifica la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

Il titolare dell’impresa deve assicurarsi che le diposizioni contenute nel PSC vengano effettivamente attuate. Inoltre, il piano deve essere messo a conoscenza del RSPP e delle altre figure coinvolte nella sicurezza del cantiere, come il RLS.

Cosa deve contenere il PSC?

I contenuti minimi da inserire nel Piano di Sicurezza e Coordinamento sono definiti nell’Allegato XV del D.lgs. 81/2008, e sono:

  1. Descrizione dell’opera e del cantiere e indicazioni della collocazione geografica;
  2. Riferimenti dei responsabili per la sicurezza in cantiere;
  3. Relazione analitica di valutazione dei rischi, con particolari riferimenti ai lavori che espongono a rischi particolari, con misure e procedure preventive e protettive.
  4. Misure di coordinamento collettivo: allestimento, uso di attrezzature, infrastrutture e servizi collettiva etc…
  5. Durata dei lavori e stima dei costi per la sicurezza.

Pos e PSC: Quali sono le differenze?

La differenza principale tra i due piani riguarda le circostanze in cui si richiedono questi documenti:

  • Il POS serve a qualsiasi impresa che voglia aprire un cantiere di lavoro;
  • Il PSC è obbligatorio quando nei cantieri sono presenti più imprese che lavorano insieme, o quando si tratta di un’unica azienda affidataria che si utilizza altre imprese per l’esecuzione.

Entrambi i documenti contengono una valutazione dei rischi e le procedure ideali per risolvere o migliorare la sicurezza sul lavoro. Il Piano di sicurezza e Coordinamento però si focalizza anche sui rischi che non derivano direttamente dalle attività svolte, quali la presenza di linee aeree o condutture sotterranee o di veicoli circolanti nell’area di cantieri.

Le Sanzioni

Le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo del POS o PSC sono onerose e possono implicare anche provvedimenti penali:

  • In mancata o incompleta elaborazione del POS, il datore di lavoro può subire una pena detentiva fino a 8 mesi e una sanzione da 3.000€ a 15.000€, e la trasformazione dei contratti aziendali in tempo indeterminato;
  • Per irregolarità o inadempienze del PSC, rispondono tutte le figure coinvolte con l’arresto da 3 a 6 mesi e una sanzione da 2.500€ a 12.000€ a seconda dell’entità.

Noi di Consulteam possiamo aiutarvi nella redazione accurata di questi due documenti. Per questo motivo se state avviando un nuovo cantiere di lavoro e volete la nostra professionale consulenza Contattateci!

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