Preposto: Nuove responsabilità

Da tempo si sentiva aria di una nuova rivoluzione, per quanto limitata, nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Queste “rivoluzione” almeno parzialmente si è realizzata con la conversione in legge del DL 146 nella legge 215/21 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dal 20 dicembre. In particolare il decreto si focalizza sulla figura del preposto, un ruolo che assume sempre più importanza.

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La sospensione

La prima modifica riguarda la sospensione dell’attività. Le imprese che occupano almeno il 10% della manodopera irregolare o incorrono in una serie continua di violazioni in materia di sicurezza, rischiano di dover sospendere l’attività. La recente legge ha riconfermato il provvedimento, integrando un nuovo elemento fondamentale. Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, prima dell’inizio dei lavori il committente deve operare la comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro competente tramite sms o email.

La mancata comunicazione prevede una sanzione amministrativa da 500 a 2.500€ per ciascun lavoratore autonomo occasionale sprovvisto di comunicazione.

Il ruolo del preposto

Nella legge, al preposto vengono attribuite maggiori responsabilità. Infatti, come presente anche nell’aggiornato Testo Unico della sicurezza, il preposto ha l’obbligo di intervenire per modificare il comportamento non adatto da parte delle attività fornendo le necessarie ed esaustive indicazioni di sicurezza. Nel caso in cui l’azienda non attui correttamente le disposizioni o esercita una prolungata inosservanza, il preposto dovrà interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Tale obbligo vale nel caso della rilevazione di carenze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione che possa rappresentare un pericolo per la salute. Quindi la modifica rende chiaro ed esplicita l’obbligo giuridico del proposto ad intervenire nel caso di situazioni non conformi agli standard di sicurezza.

Nel caso di mancato intervento del preposto seguito da un infortunio, questa figura può essere imputata, non solo per la violazione del suo obbligo prevenzionistico, bensì anche per lesioni colpose o, nei casi estremi, di omicidio colposo.

Dal lato datoriale, è stato modificato l’articolo 18, che obbliga il datore di lavoro ad eleggere uno o più preposti per effettuare le attività di vigilanza. Inoltre il datore dovrà tener conto che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro posso stabilire la retribuzione spettante al preposto per compiere la sua attività.

La Formazione

La Formazione assume un ruolo sempre più centrale nelle attività di prevenzione. Il decreto introduce l’obbligo di formazione anche a carico del datore di lavoro, l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.

Sempre parlando di formazione, si torna alla formazione solo in presenza, escludendo la formazione a distanza. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività di formazione devono essere svolte internamente all’azienda con modalità in presenza e devono essere ripetute ogni due anni e ogni volta che sorgono nuovi rischi.


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