Ri-conoscere per prevenire i fenomeni di molestia e violenza sul luogo di lavoro
La violenza sul luogo di lavoro rappresenta un vero e proprio rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori e non solo un problema individuale. Questo problema deve essere affrontato in modo strutturale all’interno dell’azienda attuando degli strumenti di rilevazione, monitoraggio e gestione degli eventi.
Con questo opuscolo il CUG INAIL cerca di sensibilizzare per contribuire a garantire ambienti di lavoro sani e privi di discriminazione.
Un po’ di lessico
Per conoscere e prevenire i fenomeni di molestia e violenza sui luoghi di lavoro è bene capire cosa si intende con le seguenti parole:
Molestie sul lavoro: quei comportamenti indesiderati, posti in essere per
ragioni anche connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo (d.lgs. 198/2006, art. 26, c. 1). Costituisce circostanza aggravante il fatto che la molestia sessuale sia accompagnata da minacce implicite od esplicite o da ricatti da parte di superiori gerarchici o di persone che possano comunque influire sulla costituzione, lo svolgimento e l’estinzione del rapporto di lavoro.
Violenza sul lavoro: riguarda gli “incidenti” in cui il personale è abusato, minacciato o aggredito in circostanze relative al lavoro, incluso il pendolarismo da e verso il lavoro, con esplicite o implicite conseguenze su salute, sicurezza e benessere (OMS).
Dove finisce il complimento e inizia la molestia sessuale?
Questa domanda vede spesso risposte differenti a seconda dei soggetti ma c’è una chiara distinzione e una linea ben marcata che divide il complimento e inizia la molestia sessuale.
Alcuni gesti o proposte possono essere ritenuti inaccettabili, ma altri comportamenti non sono ritenuti univocamente inappropriati, ciò che per alcuni è una battuta per altri soggetti può risultare offensivo, specialmente in luoghi di lavoro particolari, magari condizionati da un alto turnover e dove la conoscenza del personale è insufficiente.
La libertà di trovare un comportamento offensivo o inappropriato è un diritto di ogni persona nel luogo di lavoro. Un comportamento offensivo mosso dall’involontarietà può essere velocemente corretto senza causare alcun danno agli altri.
Come riconoscere la molestia sessuale?
La molestia può essere identificata dai seguenti comportamenti:
- Verbale: Allusioni sessuali, commenti o scherzi
- Informatica: messaggi, e-mail o sms offensivi o sessualmente espliciti, avances inappropriate o offensive sul social network
In Italia la legge classifica come violenza sessuale il contatto fisico indesiderato, ovvero quando il comportamento offensivo assume una dimensione corporea.
Le molestie possono verificarsi in diversi luoghi:
- Nel luoghi di lavoro, negli spazi pubblici o privati anche destinati alla pausa o al pranzo, nei servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi.
- Durante gli spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate al lavoro.
- Durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per rientrare a casa.
In particolare aumento sono le molestie che si realizzano attraverso l’uso di tecnologie. La reazione di ogni individuo può dipendere dalla personalità, dal vissuto individuale, dalle caratteristiche fisiche dell’ambiente e dalle norme e regole organizzative.
La risposta delle vittime puà essere passiva, con l’accettaizone o la fuga, o attiva con la negoziazione o autodifesa sul piano fisico.
Chi contattare in caso di molestie?
In caso di violenze sessuali e molestie si possono contattare per ogni informazione il Comitato Unico di Garanzia, la Consigliera di parità regionale o provinciale e/o il Numero verde antiviolenza e stalking 1522.
Per qualsiasi dubbio o informazione contattateci.