Responsabilità del consulente esterno
La responsabilità del consulente esterno, molte volte non è ben identificata, creando diverse falle nell’attribuzione della colpa di eventuali infortuni nell’ambito lavorativo.
Datore di Lavoro
Per l’art. 2087 c.c. è il datore di lavoro, il soggetto che ricopre il ruolo di primo garante dell’incolumità fisica dei lavoratori.
Vi è stato però un importante risvolto, poiché la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22628 depositata il 10 giugno 2022 ha decretato che il datore di lavoro non può essere condannato per responsabilità oggettiva.
Inoltre a seguito di un infortunio, se la responsabilità della sicurezza sul lavoro viene affidata ad un consulente esterno, si aggiungono altre variabili da tener conto.
Difatti, per giudicare nel modo corretto la responsabilità del datore, è necessario verificare la natura della consulenza e la sua influenza.
Principi
– Principio di effettività
Va denotato come questo principio, di cui all’art. 299 del D.Lgs. n. 81 del 2008, sebbene vada ad allargare la categoria dei soggetti responsabili della sicurezza, non esclude di per sé la responsabilità del datore di lavoro.
Per questa ragione, lo stesso discorso può essere fatto per le figure del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del dirigente, del preposto ed a scalare per tutti gli altri soggetti che sulla scorta del Testo Unico della Sicurezza nei luoghi di lavoro sono espressamente chiamati a ricoprire ruoli e funzioni connessi alla tutela della salute dei lavoratori.
– Principio di esigibilità
La colpa nei reati omissivi impropri va valutata sotto un duplice aspetto:
- elemento oggettivo, riguardante la condotta violatrice delle norme cautelari
- elemento soggettivo, legato alla possibilità del soggetto agente di osservare le regole cautelari
Tuttavia, pur essendo astrattamente configurabile un margine valutativo, questo cambia sensibilmente a seconda se la violazione attiene norme c.d. rigide, per le quali in caso di loro inosservanza la configurazione della colpa è quasi automatica.
Al contrario diviene più ampio nell’ipotesi di norme c.d. elastiche, per le quali, viceversa, la valutazione circa la concreta prevedibilità ed evitabilità della condotta antigiuridica posta in essere dal soggetto agente, assume contorni meno ristretti.
Responsabilità del consulente esterno
Rapporto tra attività di consulenza e delega funzioni
Un altro aspetto importante, è la distinzione tra l’attività di mera consulenza rispetto all’istituto della delega, di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, soprattutto in termini di effetti liberatori in capo al datore di lavoro delegante, trattandosi di una vera e propria clausola di esclusione della responsabilità.
Tuttavia, in materia di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni, comporta un vero e proprio trasferimento della responsabilità dal datore di lavoro al soggetto delegato, ovviamente solo nel caso in cui quest’ultimo ricopra poteri effettivi poteri di organizzazione e pieno controllo dell’ambito delegato.
Ciononostante nel caso in cui vi siano difetti strutturali ed organizzativi dell’azienda, a risponderne sarà il datore di lavoro.
Responsabilità del consulente esterno – Considerazioni
La responsabilità, come avrete sicuramente notato nei paragrafi sovrastanti, è un ambito più complesso di quanto si pensi.
Esso cela diversi ostacoli, i quali non consentono un’attribuzione della colpa immediata e concisa.
Possiamo affermare quindi che non vi possa essere un iter medesimo per ogni situazione, vi è quindi la necessità di valutare la questione di volta in volta in base al contesto, per poter prevenire crisi aziendali e farsi trovare pronti ad ogni evenienza.
Detto ciò, speriamo di aver chiarito i vostri dubbi!
Se così non fosse, non esitate a contattarci per ulteriori chiarimenti e/o per farvi illustrare le nostre proposte di consulenza e formazione.