La sicurezza sul lavoro: cosa si intende?

La sicurezza sul lavoro significa evitare che i lavoratori subiscano degli infortuni sul posto di lavoro. Un’altra definizione può essere “permettere ai lavoratori di uscire dal luogo di lavoro nelle stesse condizioni in cui sono entrati”. La sicurezza deve essere un concetto che tutte le aziende mettono al centro nella pianificazione delle operazioni.

In Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono disciplinate da diverse leggi, tra le quali c’è il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008, noto anche come Testo unico sicurezza sul lavoro, in cui si delinea che il legislatore ha l’obiettivo primario di assicurare e garantire un adeguato livello di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sicurezza Sul Lavoro

Le Normative che regolano la Sicurezza e Salute nel lavoro

La costituzione della repubblica definisce la tutela della salute, il lavoro in sicurezza e il diritto di lavoro come diritti fondamentali. Quest’ultimi sono tutelati dai seguenti articoli:

  • Art. 32 Costituzione: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;
  • Art. 38 Costituzione: «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria»;
  • Art. 35 Costituzione: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni»;
  • Art. 41 Costituzione: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ».

Che cos’è la valutazione dei rischi?

Per legge il Datore di Lavoro per predisporre le giuste misure di prevenzione e protezione per tutelare i suoi dipendenti deve conoscere i rischi con una mappatura dei rischi che comprende:

  • L’analisi, la stima e la valutazione del rischio;
  • La valutazione dell’impatto organizzativo, economico e reputazionale;
  • La gestione del rischio e le misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro da adottare per ridurre al minimo i rischi.

Inoltre, l’art. 17 del d.lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi quindi insieme ai consulenti deve elaborare il DVR previsto dell’articolo 28.

Il Testo unico non offre delle indicazioni metodologiche al datore di lavoro sulla realizzazione della valutazione dei rischi, è sua responsabilità scegliere i criteri più adeguati per analizzare i rischi e predisporre il documento di valutazione dei rischi (DVR).

L’articolo 29 prevede la possibilità di svolgere la valutazione dei rischi e di redigere il DVR attraverso delle procedure standardizzate. Noi di Consulteam ne abbiamo elaborata una versione che riteniamo ideale, contattateci per riceverla.

Quando si raggiunge un livello adeguato di sicurezza nei luoghi di Lavoro?

Questa è una domanda che in molti si chiedono. Il Testo Unico sulla Sicurezza non individua specificatamente le misure che il datore di lavoro deve adottare per prevenire gli infortuni causati dai rischi presenti nell’ambiente lavorativo. Perciò, il datore di lavoro è libero di scegliere le misure più idonee dopo un’attenta riflessione sui rischi presenti nel luogo lavorativo. Quindi, Viste queste libertà si può affermare che non c’è un livello da raggiungere, bensì bisogna cercare di raggiungere la massima sicurezza possibile. Questo avviene con l’utilizzo delle misure e delle tecniche che l’esperienza e la scienza definiscono migliori.

Chi sono le figure coinvolte nella sicurezza e salute sul lavoro?

Le figure coinvolte in questo ambito sono parecchie. Il legislatore ha adottato il modello collaborativo che coinvolge diversi soggetti. Per riassumerli ecco le principali figure:

  • Il Datore di lavoro
  • Il Dirigente
  • Il Preposto
  • Il Lavoratore
  • Il RSPP
  • Gli ASPP
  • Il Medico competente
  • Il RLS
  • Gli Addetti al primo soccorso
  • Gli Addetti antincendio

Chi è il responsabile della sicurezza?

Secondo il Testo Unico sicurezza sul Lavoro, tutti i soggetti coinvolti sono responsabili, nonostante alcuni di essi svolgono solo funzioni di controllo o segnalazione.

Il ruolo del lavoratore

Il ruolo dei lavoratori, secondo l’art. 20 del d.lgs. 81/08, prevede che:

  • contribuiscano all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • Segnalino immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi o qualsiasi condizione di pericolo che notano. Ai lavoratori si chiede di comunicare velocemente oppure, in casi di urgenza, di utilizzare le proprie conoscenze per ridurre il pericolo.

Il ruolo del preposto

Il preposto, regolato dall’art. 19, ha invece il compito di:

  • Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
  • Verificare affinché solo i lavoratori con adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni cosicché i lavoratori, in caso di pericolo, abbandonino il posto di lavoro.
  • Informare più velocemente possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio e come evitarlo;
  • Astenersi, salvo dei casi eccezionali, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività lavorativa in un luogo dove persiste il rischio;
  • Segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro. Qualora individuasse deficienze deve comunicarlo e, in alcuni casi, interrompere temporaneamente le attività.
  • Frequentare appositi corsi di formazione in base alla richiesta dell’articolo 37.

Il ruolo del dirigente o datore di lavoro

L’art. 18 del d.lgs. 81/2008 prevede che il dirigente e il datore di lavoro deve:

  • Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza sul lavoro vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza. Inoltre, devono richiedere l’utilizzo dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali (Dpi) messi a loro disposizione.
  • Consentire ai lavoratori di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza, di prevenzione e protezione. Questo solitamente avviene mediante il rappresentante per la sicurezza.
  • Vigilare che i lavoratori non operino in mansioni lavorative specifiche senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il ruolo del RSPP e del Medico competente

Infine, queste due figure hanno il ruolo di controllori:

  • Il RSPP nonostante sia privo di un effettivo potere decisionale e di spesa, è comunque chiamato a rispondere in caso di negligenza. Questa situazione avviene quando il soggetto non ha segnalato una situazione di rischio, non facendo adottare le giuste misure per la sicurezza.
  • Il Medico Competente che comunica per iscritto al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza effettuata. Inoltre fornisce indicazioni sul significato di alcuni risultati al fine di attuare le misure per la tutela della salute. Il controllo deve avvenire almeno una volta all’anno, o con cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi.

Sicurezza sul Lavoro: La formazione obbligatoria dei lavoratori

Il Testo Unico ha imposto al datore di lavoro di organizzare o individuare validi corsi obbligatori di formazione e di addestramento. La formazione è necessaria per rendere i lavoratori più consapevoli dei rischi nell’attività lavorativa.

La consapevolezza è uno dei mezzi con cui si possono evitare, prevenire e ridurre gli infortuni sul lavoro.

La formazione attraverso i corsi di formazione deve essere efficacie e svolta nel rispetto della normativa vigente:

  • Accordo sulla formazione per lavoratori, dirigenti e preposti;
  • Testo Unico Sicurezza Sul Lavoro d.lgs. 81/2008;
  • Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 sulla formazione relativa all’utilizzo delle attrezzature da lavoro;
  • Accordo sulla formazione dei responsabili e addetti al servizio di prevenzione e Protezione del 2016.

Infine, la formazione può essere svolta sia in presenza sia in modalità e-learning. Ovviamente quest’ultima deve essere svolta rispetto dei giusti requisiti.

Vantaggi della sicurezza sul lavoro

La sicurezza, spesso, viene vista solo come un obbligo da adempiere e non si guardano ai vantaggi che genera. La valutazione del rischio permette di prevenire le situazioni di pericolo e di proteggere i lavoratori dagli infortuni e dalle malattie professionali.

L’uso corretto dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e collettivi (DPC) permettono di proteggere i lavoratori, limitando gli infortuni.

Investire sulla prevenzione e protezione limita o elimina le responsabilità:

  • Civili: Risarcimento del danno, azioni di rivalsa dell’INAIL, ecc.
  • Penali: condanne restrittive alle libertà personali del reo e sanzioni pecuniarie,
  • Amministrative: previste dal d.lgs. 231/01. La norma punisce l’azienda con sanzioni pecuniarie variabili da 25.800,00€ fino a 1.549.000,00€.

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