Si parla spesso delle isole di plastica ma raramente si parla della plastica presente nei fondali. I dati non sono certamente positivi, in un analisi di fine 2020 sono state stimate 14 milioni di tonnellate di microplastica nei fondali, una quantità 35 volte maggiore della plastica presente in superficie.
La direttiva Single Use Plastic
La Direttiva 2019/904 conosciuta come SUP è un’intervento normativo dell’Unione Europea che doveva essere recepito dagli Stati membri entro il 3 Luglio e che vieta l’utilizzo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in commercio.
Nel Maggio 2019 è stata approvata dall’unione Europea la direttiva SUP con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento marino causato dalla dispersione della plastica prendendo di mira gli oggetti più comuni tra tutti i rifiuti ritrovati sulle spiagge europee.
L’80% dei rifiuti marini sulle spiagge europee è composto di plastica e il 50% di questo è composto da articoli di plastica monouso (Single Use Plastic). Per tradurlo in termini economici, il totale dei danni causati agli ecosistemi marini è pari a 630 milioni di euro all’anno con perdite per il turismo europeo di 300 milioni di euro annui.
I prodotti soggetti al divieto sono:
- Bastoncini cotonati (cotton fioc)
- Posate
- Piatti
- Cannucce
- Mescolatori per bevande
- Aste per bevande
- Contenitori con o senza coperchio in poliestere espanso per consumo immediato
- Tutti gli articoli in plastica oxodegradabile
Linee guida comunitarie
La Commissione Europea ha voluto fornire una guida sulle definizioni chiave contenute nella direttiva stessa e sugli esempi di prodotti da considerare come rientranti nel suo campo di applicazione, con l’obiettivo di garantire la corretta applicazione in tutti gli stati membri. Per questioni di lunghezza dell’articolo non approfondiremo questa classificazione e vi invitiamo a consultarla se foste interessati.
Il Recepimento della direttiva Single Use Plastic
il provvedimento di recepimento della direttiva Single Use Plastic, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 Novembre, è un vero punto di svolta per le aziende del nostro paese che dovranno orientare i propri processi produttivi e cambiare le modalità con cui gestiscono determinati prodotti.
Il legislatore ha incluso la possibilità sia dell’uso di prodotti con rivestimenti in plastica inferiori al 10% del peso, sia di articoli monouso biodegradabili e compostabili realizzati con bioplastiche a partire da materie prime rinnovabili.
Una misura molto apprezzabile è quella rigurdante la possibilità di commercializzare i prodotti in materiale plastico biodegradabile e compostabile nei casi in cui non vi siano alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti, ma anche se:
- L’impiego è in circuiti controllati di conferimento come mense e strutture sanitarie;
- le alternative non forniscono adeguate garanzie per igiene e sicurezza;
- le alternative monouso sono peggiori in termini LCA
Uno dei settori dove si è prestata più attenzione è certamente quello alimentare, dove la plastica può aiutare a conservare meglio e ridurre rischi di contaminazione. Il problema è che in molti settori il mercato non garantisce i prodotti sufficienti per coprire la domanda dei diversi operatori.
Quando entrerà in vigore il recepimento della direttiva Single Use Plastic?
Ci sono ancora dei dubbi sull’effettiva entrata in vigore del decreto data la mancanza di un chiarimento ufficiale dal Ministero per la Transizione Ecologica anche in materia di tempistiche per lo smaltimento delle scorte.
Infatti, è confermata la possibilità di commercializzare le scorte di magazzino fino ad esaurimento, purché sia documentabile l’acquisto prima dell’entrata in vigore.
Quindi non si hanno ancora delle certezze sull’effettiva data dell’entrata in vigore, anche si prevede il 14 Gennaio 2022.
Sanzioni
Il quadro sanzionatorio prevede per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro per chiunque immetta sul mercato prodotti che violino la direttiva.
Inoltre il trattamento sanzionatorio relativo al mancato rispetto delle disposizione dell’articolo 6 e 7.
Si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie da 1.000 a 10.000 euro nei casi di immissione e messa a disposizione sul mercato di prodotti che:
- Presentano caratteristiche diverse da quelle indicate dall’art. 6, secondo cui i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C del documento, tra cui bottiglie e relativi tappi , possono essere immessi sul mercato solo se i tappi restano attaccati ai contenitori per tutto l’uso del prodotto.
- Siano privi di requisiti di marcatura sull’imballaggio o sugli stessi prodotti riguardante la modalità di gestione del rifiuto e sull’eventuale presenza di plastica nel prodotto.
Diverse sono le critiche che sono state mosse verso il quadro sanzionatorio, tra i punti più discussi è la punibilità non solo in caso di immissione sul mercato ma anche nel caso di messa a disposizione sul mercato. La maggior parte le PMI non possono contare su un apparato organizzativo dotato di competenze tecniche necessarie per un cambio di rotta in tempi piuttosto brevi.
Credito di imposta
Nel Recepimento è previsto un credito di imposta in favore delle imprese che acquistano e utilizzano prodotti delle tipologie elencate nella Parte A e Parte B riutilizzabili o realizzate in materiale biodegradabile o compostabile. Il credito d’imposta consisterà nel 20% delle spese sostenute fino all’importo massimo annuale, per singolo beneficiario, di 10.000 euro di accredito.
La misura del credito, per quanto venga apprezzata, viene ritenuto esiguo e troppo limitato rispetto all’ammontare delle spese previste.
Il futuro e il cambiamento operativo
Sia i produttori che i commercianti dovranno tenere conto dei prodotti soggetti a divietto di immesione sul mercato. Da un lato si prevedono delle riformulazione delle produzioni, dall’altro un’attenzione agli acquisti dei prodotti.
I produttori dovranno tener conto di molte indicazioni per non incappare in sanzioni.
Due esempi:
- Nella produzione dei prodotti citati nella parte C, ovvero contenitori per bevande, bisognerà far si che i tappi e i coperchi rimangano attaccati al contenitore.
- Inoltre i prodotti della parte F, ovvero bottiglie per bevande, dovranno contenere almeno il 25% di plastica entro il 2025 e il 30% entro il 2030.
A questi ovviamente si aggiunge una serie di altre indicazioni da tener presenti in fase di progettuale.
fonte: Smart24 HSE
Finalmente si iniziano a vedere delle forti prese di posizioni a livello normativo per portare la produzione ad un livello superiore e più sostenibile. Adesso non sarà facile per molte aziende produttrici che dovranno cambiare il loro processi produttivi ma prima o poi era un passo da fare per la speranza di un futuro molto più Green.
Per maggiori informazioni scriveteci oppure consulta il nostro servizio di consulenza sulla gestione degli aspetti ambientale e dei rifiuti.