Testo Unico, nuove indicazione per gli agenti biologici
L’emergenza sanitaria ancora in corso, ha spinto gli organi di governo ad emanare nuove indicazioni nel Decreto Legge del 9 Novembre 2020 che modificano il Testo Unico. Le modifiche introdotte riguardano la tutela della salute connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il Decreto legge quindi ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 81/2008 riguardo agli agenti biologici, oltre allo stanziamento di fondi per le attività economiche.
Nuove Indicazioni
Le recenti modifiche hanno coinvolto gli allegati XLVII e XLVIII che vengono sostituiti da due nuovi allegati che prendono lo stesso nome.
Allegato XLVII “Indicazioni su misure e livelli di contenimento” indica tutte le misure previste, che devono essere applicate secondo la natura della attività per quanto concerne la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione.
Allegato XLVIII “Contenimento dei processi industriali” individua diversi gruppi di agenti biologici:
- Gruppo 1: per i quali devono essere sempre rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro da parte di tutte le attività con agenti biologici di questo tipo.
- Gruppo 2, 3 e 4: per i quali è opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie indicate. Le prescrizioni devono essere applicate in base a una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.
In allegato: articolo 17 “Modifica del D.lgs n.81 del 9 Aprile 2008“
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