A settembre dello scorso anno sono stati emanati 3 importanti decreti che hanno aggiornato la valutazione rischio incendio nelle aziende. Con questi decreti il Ministero dell’Interno va ad abrogare alcuni articoli contenuti nel DM 10 marzo 1998 e introduce numerose novità legislative che entrano in vigore il 29 ottobre 2022.
I cambiamenti apportati sono numerosi, quindi, in questo articolo noi di Consulteam andremo a sintetizzarveli.
Livelli di Valutazione Rischio incendio
Da ottobre 2022 cambiano le denominazioni dei libelli di rischio incendio delle aziende nel seguente modo:
- Rischio Basso diventa livello 1 e comprende tutte le aziende in cui c’è una scarsa possibilità di focolai e di propagazione delle fiamme;
- Rischio Medio diventa livello 2 e vi rientrano i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco che non rientrano nella attività di terzo livello, ma anche i cantieri temporanei e mobili dove vengono utilizzate sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere;
- Rischio Alto diventa livello 3 e vi fanno parte tutte quelle attività specificatamente elencate nell’Allegato III, tra cui fabbriche e depositi di esplosivi, uffici con oltre 1000 persone presenti, alberghi con oltre 200 posti letto e stabilimenti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti.
Corsi di Formazione addetti antincendio
Nelle nuove norme, a differenza da quanto prevedeva il DM 10 marzo 1998, anche per le attività di livello 1 diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portabili e i relativi corsi di aggiornamento andranno ripetuti almeno ogni 5 anni.
- Tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.
- Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023).
- Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021.
- I corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del DM 02 settembre 2021.
Perciò si evince l’importanza della propria progettazione antincendio aziendale per essere in perfetta regola con gli ultimi cambiamenti normativi.
Le altre novità sulla Valutazione Antincendio
Il terzo Decreto Ministeriale di Settembre 2021 sostituisce interamente il DM 10 marzo 1998 e tratta nel dettaglio le attività a “basso rischio” antincendio, tutte le aziende non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi contemporaneamente verificati tutti i seguenti requisiti:
- affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (sono comprese tutte le persone);
- superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m2;
- piani del luogo di lavoro compresi tra -5 m e 24 m di quota;
- non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m2;
- non devono essere presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Inoltre, per queste aziende, il DM 3 introduce una sorta di Mini Codice di Prevenzione Incendi per una corretta valutazione rischio incendio e un buon DVR e per stabilire una exit-strategy che consideri:
- Compartimentazione
- Esodo
- Caratteristiche del sistema d’esodo
- Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
- Progettazione del sistema d’esodo
- Gestione della Sicurezza Antincendio (SGA)
- Controllo dell’incendio
- Rilevazione ed allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
Queste erano tutte le novità introdotte a settembre 2021 e che entreranno in vigore a partire dal prossimo ottobre.
Per qualsiasi dubbio o se necessitate qualche informazione aggiuntiva contattateci: