Videoterminali
Cosa sono i VDT?
Oggigiorno, i videoterminali (Vdt) risultano essenziali nella maggioranza dei contesti lavorativi, come:
- uffici, dove il videoterminale rappresenta uno strumento cruciale per il normale svolgimento della mansione
- ambienti produttivi, dove in molti casi i videoterminali vengono adoperati con funzioni di controllo e/o per attività di progettazione
Quali rischi comporta l’utilizzo dei VDT?
Nella maggior parte dei casi i rischi non dipendono direttamente dal videoterminale ma da tutto ciò che caratterizza l’ambiente in cui il lavoratore si trova.
I rischi legati al Vdt stesso derivano dalle sue componenti:
- hardware (schermo, tastiera, mouse e altre periferiche)
- software
Mentre per ambiente di lavoro si intende la postazione (scrivania e seduta) e quanto c’è intorno (luce ambientale, microclima e ambiente sonoro).
“Il rischio dovuto al Vdt è uno dei fattori considerati nella legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, che pone la sua valutazione tra gli obblighi del datore di lavoro, come per tutti gli altri rischi presenti nell’ambiente lavorativo.
“
Normativa
I riferimenti giuridici relativi alle attività al Videoterminale sono contenuti soprattutto all’interno del d.lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, modificato nel 2009 dal d.lgs. 106/2009.
Per quanto concerne i Vdt, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, rientra nell’area più generale dell’indagine ergonomica delle postazioni di lavoro, la quale comprende:
- l’attività svolta
- gli strumenti utilizzati
- l’ambiente di lavoro
Dispositivi speciali di correzione visiva
Ai sensi dell’articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura equipaggiata di videoterminali, in modo metodico o ricorrente, per almeno venti ore settimanali, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto sopracitato decreto, con particolare rimando:
- ai rischi per la vista e per gli occhi
- ai rischi per l’apparato muscolo – scheletrico
Adempimenti
1. Sorveglianza sanitaria
Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la sorveglianza sanitaria è effettuata:
- in via preventiva
- in occasione di una visita periodica
- nel caso di visita straordinaria richiesta da parte del lavoratore stesso
Durante la visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente constata gli eventuali segni e sintomi di astenopia ed effettua l’esame visivo con le normali lenti correttive, se in uso; nel caso di riscontro positivo di astenopia ne valuta la significatività.
Ci teniamo a denotare come gli studi del settore siano orientati nel ritenere l’astenopia, un disturbo di tipo transitorio e reversibile, motivo per cui gli stessi VDT non vengono considerati strumenti che comportano rischi permanenti per la salute visiva.
2. Distinzione tra occhiali da vista e dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV)
I comuni occhiali da vista non rientrano né tra i dispositivi di protezione individuale (DPI) né di quello tra i dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV).
L’eventuale prescrizione dell’oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non implica una spesa a carico del datore di lavoro.
Per DSCV si intendono quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana.
Esempi:
- lenti applicabili al videoterminale
- occhiali “office”
- altri dispositivi speciali di correzione
3. Disposizioni organizzative e limiti di spesa
In esito ai descritti adempimenti, il datore di lavoro competente autorizza la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all’interessato, inviata per conoscenza al medico competente e alla Struttura competente per la liquidazione della spesa.
Il lavoratore acquista, il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.
Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenta alla Struttura di appartenenza la relativa fattura, assieme al giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente e al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo.
La fattura deve specificare le singole voci di spesa con il relativo importo, nonché la tipologia delle lenti:
- positive
- negative
- toriche
- cilindriche e diottrie
La Struttura di appartenenza invia la documentazione alla Struttura competente per la liquidazione della spesa, la quale verifica la regolarità della documentazione ricevuta e, ove ne ricorrano i presupposti, procede al rimborso della spesa effettuata, nei limiti sotto specificati.
Il rimborso è comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di € 150,00.
4. Disposizioni contabili
La spesa per l’acquisto dei “dispositivi speciali di correzione” deve essere imputata alla seguente voce di bilancio:
- IV Livello U.1.03.02.18.000 | servizi sanitari
- V livello 001 | spese per accertamenti sanitari resi necessari dall’attività lavorativa
- VI livello 01 | accertamenti e presidi sanitari d.lgs. n. 81/2008.
Conclusioni
L’evoluzione tecnologica ha cambiato radicalmente il nostro modus operandi, motivo per cui oggigiorno è di nodale importanza avere una buona conoscenza e consapevolezza degli strumenti a nostra disposizione.
Per eventuali dubbi e/o chiaramente, non esitate a contattarci!